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Sez. 2, Sentenza n. 10544 del 26/03/1980 Ud. (dep. 18/10/1980) Rv. 146253 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DIFFERENZA DALLA PARTECIPAZIONE CRIMINOSA A SINGOLI REATI.*
Stato
decisa il 1980-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146253-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DIFFERENZA DALLA PARTECIPAZIONE CRIMINOSA A SINGOLI REATI.*

Nella semplice partecipazione criminosa l'accordo e limitato alla realizzazione di uno o piu reati, e si esaurisce con la loro consumazione, mentre nella associazione per delinquere esso non si esaurisce dopo la realizzazione dei delitti stessi, ma permane per la ulteriore attuazione del programma criminoso prestabilito, costituente quel pericolo per l'ordine pubblico che Forma l'oggetto specifico della tutela penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)