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Sez. U, Sentenza n. 1307 del 03/02/1993 (Rv. 480638 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Inderogabilità | Liti fra cittadini italiani e greci - Giurisdizione - Disciplina - Deroga convenzionale alla giurisdizione italiana - Art. 17 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Disciplina - Applicabilità - Condizioni - Controversie introdotte anteriormente al deposito degli strumenti di ratifica - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1993-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480638-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Inderogabilità

Nei rapporti fra l'Italia e la Grecia ed al fine della disciplina della giurisdizione relativa alle liti fra cittadini dei due paesi - l'applicabilità dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - che facendo eccezione al principio posto dall'art. 2 cod. proc. civ. consente la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana - è subordinata all'entrata in vigore nell'ordinamento di entrambi i medesimi paesi della Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, per l'adesione della Grecia alla Convenzione di Bruxelles del 1968, con la conseguenza che la citata norma internazionale non opera con riguardo alle controversie introdotte anteriormente al deposito degli strumenti di ratifica (avvenuti per la Repubblica Ellenica soltanto il 19 gennaio 1989) di tale convenzione di adesione, non rilevando in contrario che la Convenzione del 1968 sia stata ratificata dall'Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804 e, quindi, anteriore a siffatta adesione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 25/10/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)