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Sez. U, Sentenza n. 5391 del 17/05/1995 (Rv. 492293 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente le clausole di deroga prevedibile dalle parti rispetto ai criteri di giurisdizione indicati nella convenzione stessa - Applicabilità nei rapporti tra l'Italia e la Gran Bretagna - Condizioni - Entrata in vigore, nei due Paesi, della convenzione di adesione della Gran Bretagna - Conseguenze - Controversie anteriori al 1 gennaio 1987 - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492293-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Nei rapporti tra l'Italia e la Gran Bretagna, al fine della disciplina della competenza giurisdizionale nelle controversie civile e commerciali tra le persone domiciliate nei due Paesi, l'applicabilità dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971) - concernente le clausole di deroga che le parti del contratto possono prevedere rispetto ai criteri di giurisdizione previsti nella convenzione stessa - è condizionata all'entrata in vigore, nei due Paesi, della Convenzione di adesione della Gran Bretagna all'indicata convenzione di Bruxelles, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 ed entrata in vigore dall'1 gennaio 1987, con la conseguenza che l'indicato art. 17 non opera nel nostro ordinamento per le controversie introdotte anteriormente a tale ultima data, in deroga al principio per cui le norme attinenti alla giurisdizione trovano immediata attuazione in qualunque stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Tratt. Internaz. 09/10/1978, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)