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Sez. U, Sentenza n. 381 del 08/02/1973 (Rv. 362331 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
Stato
decisa il 1973-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362331-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*

Per la risoluzione delle questioni di giurisdizione e necessario indagare sull'oggetto della domanda e sulla natura del rapporto nel quale essa si inserisce, al fine di identificare la posizione soggettiva tutelabile in relazione alla consistenza del potere in Esercizio del quale si e inteso incidervi. (nella specie la Corte suprema ha affermato la giurisdizione del magistrato ordinario in relazione alla domanda, proposta nei confronti del comune, tendente ad ottenere il rimborso della differenza tra la somma che si asseriva dovuta a titolo di tributo sui marmi escavati e trasportati fuori del territorio comunale, e quella concretamente percetta in base a deliberazioni consiliari di aumento, precisando che l'attore aveva in tal modo dedotto in giudizio un rapporto tributario, ed aveva fatto valere un indebito oggettivo fondato sulla Mancanza, nel comune, del potere di apportare il detto aumento).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)