Sez. U, Sentenza n. 855 del 08/02/1990 (Rv. 465189 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - TASSA SUI MARMI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEL COMUNE - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE SULLA NECESSITÀ DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO EX ART. 90 R.D. N. 1175 DEL 1931 - IRRILEVANZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - TASSA SUI MARMI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEL COMUNE - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE SULLA NECESSITÀ DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO EX ART. 90 R.D. N. 1175 DEL 1931 - IRRILEVANZE.*
Con riguardo ad ingiunzione emessa dal comune per il pagamento della "tassa sui marmi", l'opposizione dell'intimato, rivolta a contestare il debito, ancorché con la richiesta di disapplicazione in via incidentale delle deliberazioni dell'ente territoriale in tema di fissazione delle relative tariffe, investe posizioni di diritto soggettivo ed è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, mentre non rileva che insorga questione sulla necessità del preventivo ricorso in Sede amministrativa, ai sensi dell'art. 90 del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175, trattandosi di problema attinente alla proponibilità della domanda, che deve essere affrontato dal giudice munito su di essa di Competenza giurisdizionale. (V 2157/88, mass n 458003; (V 381/73, mass n 362331; (V 381/73, mass n 362332).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)