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Sez. 3, Sentenza n. 14808 del 03/08/2004 (Rv. 577232 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Unicità del rapporto contrattuale - Compensazione cosiddetta "impropria" - Applicabilità - Conseguenze - Domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione - Proposizione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577232-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di compensazione cosiddetta "impropria" (qualora, cioè, le rispettive ragioni di credito e debito abbiano origine da un unico rapporto), la valutazione delle reciproche pretese comporta un mero accertamento contabile, cui il giudice può legittimamente procedere senza che sia necessaria la proposizione di un'eccezione di parte ovvero di una apposita domanda riconvenzionale (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso, nella specie, la configurabilità della compensazione impropria, avendo il convenuto fatta espressa riserva di far valere il proprio controcredito, nascente da un rapporto di locazione, in separata sede, sicché non era consentito al giudice tenerne conto alcuno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)