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Sez. 3, Sentenza n. 1766 del 10/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 213843 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo di reato - Motivazione del provvedimento che dispone o convalida il sequestro - Contenuti - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213843-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di sequestro probatorio delle cose qualificate corpo del reato, il giudice di merito non deve ridurre la sua delibazione alla mera presa d'atto delle affermazioni del P.M. Sulla base dell'ipotesi tipica, formulata dall'accusa, ha il potere-dovere di esaminare la documentazione esibita dalle parti per verificare se in astratto la fattispecie sia configurabile. Eseguito tale controllo deve stabilire se la cosa sequestrata è riferibile al reato indicato in tesi. Quando si tratta di corpo di reato deve accertare la possibilità di catalogazione della res nella relativa nozione precisata dall'art. 253, comma 2, cod. proc. pen. L'unica indagine che il giudice non deve compiere è quella concernente la necessità di dimostrare l'esistenza della finalità probatoria, poiché quest'ultima è in re ipsa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)