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Sez. 6, Sentenza n. 74 del 07/11/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 223176 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Sequestro probatorio di cose pertinenti al reato - Motivazione - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 2002-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223176-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

Il sequestro probatorio (art.253 cod. proc. pen.), quando ha per oggetto "le cose pertinenti al reato", presuppone che sussistano le esigenze probatorie e, pertanto, il rigetto dell'istanza di dissequestro richiede che dette esigenze permangano e che il relativo provvedimento sia adeguatamente motivato, a differenza del rigetto dell'istanza di dissequestro di cose qualificabili come "corpo di reato", che richiede invece l'indicazione degli elementi che giustificano tale qualificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)