diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 28515 del 27/10/2025 (Rv. 676673-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Principio generale di spettanza alla parte vincitrice - Compensazione - Presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Casi ulteriori - Eccezionalità - Adeguata motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2025-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676673-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c., resta un'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione da parte del giudice.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)