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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 (Rv. 664429 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | "Gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Nozione - Incertezza giurisprudenziale sulla questione di lite - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664429-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)