Sez. L, Sentenza n. 882 del 01/02/1988 (Rv. 457268 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER IL LAVORO ORDINARIO - CLAUSOLA CONTRARIA DI CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITÀ - ART. 1419 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER IL LAVORO ORDINARIO - CLAUSOLA CONTRARIA DI CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITÀ - ART. 1419 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il compenso per il lavoro straordinario è voce retributiva di origine legale e l'art. 2108 cod. civ., nonostante la relativa generalità della sua lettera, considera quale retribuzione da porre a base del calcolo dell'emolumento quella spettante per le ore di lavoro ordinario, la quale è da intendere in senso onnicomprensivo. Pertanto, la clausola della contrattazione collettiva che adotti una più ristretta base di calcolo, escludendone voci retributive, è nulla - per contrarietà alle norme imperative del citato art. 2108 e dell'art. 5 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 - è sostituita di diritto ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., salva l'ipotesi che il diverso sistema di computo adottato da detta contrattazione assicuri egualmente al lavoratore un trattamento economico pari o superiore a quello derivantegli dall'applicazione del criterio legale. (principio affermato, nella specie, in relazione all'art. 7, disciplina speciale, parte terza, del C.C.n.L. 16 luglio 1979, per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, dal giudice del merito interpretato nel senso che tale disposizione escludesse dal calcolo del compenso per il lavoro straordinario il corrispettivo per il lavoro prestato oltre le quaranta ore, nonostante l'acquisito carattere di ordinarietà di tale prestazione). (Conf 586/87, mass n 450313).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)