Sez. L, Sentenza n. 586 del 22/01/1987 (Rv. 450313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - CALCOLO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER LE ORE DI LAVORO ORDINARIO - DISCIPLINA COLLETTIVA - ADOZIONE DI UNA BASE DI CALCOLO PIÙ RISTRETTA PER ESCLUSIONE DI ALCUNE VOCI CONTRIBUTIVE - NULLITÀ - SOSTITUZIONE DELLA CLAUSOLA EX ART. 1419 COD. CIV. - ECCEZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - CALCOLO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER LE ORE DI LAVORO ORDINARIO - DISCIPLINA COLLETTIVA - ADOZIONE DI UNA BASE DI CALCOLO PIÙ RISTRETTA PER ESCLUSIONE DI ALCUNE VOCI CONTRIBUTIVE - NULLITÀ - SOSTITUZIONE DELLA CLAUSOLA EX ART. 1419 COD. CIV. - ECCEZIONI.*
Il compenso per il lavoro straordinario è voce retributiva di origine legale e l'art. 2108 cod. civ., nonostante la relativa genericità della sua lettera, considera quale retribuzione da porre a base del calcolo dell'emolumento quella spettante per le ore di lavoro ordinario, la quale è da intendere in senso onnicomprensivo. Pertanto, la clausola della contrattazione collettiva che adotti una più ristretta base di calcolo, escludendone voci retributive (quali le quote delle mensilità aggiuntive), è nulla - per contrarietà alle norme imperative del citato art. 2108 e dell'art. 5 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 - e sostituita di diritto ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., salva l'ipotesi che il diverso sistema di computo adottato da detta contrattazione assicuri egualmente al lavoratore un trattamento economico pari o superiore a quello derivantegli dall'applicazione del criterio legale. (V 4665/85, mass n 442117; (V 3770/85, mass n 441355; (V 3508/85, mass n 441126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)