Sez. 2, Sentenza n. 4409 del 04/10/1978 (Rv. 394078 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA DI UN'UNICA COPIA AL PROCURATORE DI UNA PARTE AGENTE IN PROPRIO E COME RAPPRESENTANTE DI ALTRI - VALIDITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA DI UN'UNICA COPIA AL PROCURATORE DI UNA PARTE AGENTE IN PROPRIO E COME RAPPRESENTANTE DI ALTRI - VALIDITA.*
Il principio secondo cui la mancata consegna, all'unico procuratore dell'atto d'appello di tante copie quante sono le parti rappresentate determina inesistenza del gravame per incertezza della parte o delle parti nei cui confronti l'impugnazione e stata proposta, non si applica quando l'unica copia sia stata consegnata al procuratore della parte che agisce in proprio e come rappresentante non di altri.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)