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Sez. 2, Sentenza n. 4409 del 04/10/1978 (Rv. 394078 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA DI UN'UNICA COPIA AL PROCURATORE DI UNA PARTE AGENTE IN PROPRIO E COME RAPPRESENTANTE DI ALTRI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394078-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA DI UN'UNICA COPIA AL PROCURATORE DI UNA PARTE AGENTE IN PROPRIO E COME RAPPRESENTANTE DI ALTRI - VALIDITA.*

Il principio secondo cui la mancata consegna, all'unico procuratore dell'atto d'appello di tante copie quante sono le parti rappresentate determina inesistenza del gravame per incertezza della parte o delle parti nei cui confronti l'impugnazione e stata proposta, non si applica quando l'unica copia sia stata consegnata al procuratore della parte che agisce in proprio e come rappresentante non di altri.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)