Sez. 2, Sentenza n. 4596 del 26/10/1977 (Rv. 388205 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - PIANO REGOLATORE GENERALE DI ROMA DEL 1931 - ZONE DESTINATE A VILLINI - AREA DI RISPETTO - COSTRUZIONI CONSENTITE - EDIFICAZIONE DI COSTRUZIONI DIFFORMI - ILLEGITTIMITA - DIRITTI DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - PIANO REGOLATORE GENERALE DI ROMA DEL 1931 - ZONE DESTINATE A VILLINI - AREA DI RISPETTO - COSTRUZIONI CONSENTITE - EDIFICAZIONE DI COSTRUZIONI DIFFORMI - ILLEGITTIMITA - DIRITTI DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE.*
L'art 3 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Roma, di cui al RDL 6 luglio 1931 n 981, ove, con riguardo alle zone destinate a villini, dopo aver fissato un distacco dal confine non inferiore a quattro metri, consente di costruire, nell'area di rispetto fra i villini stessi, 'locali accessori e di servizio costituiti da un solo piano terreno ed in giusto rapporto di proporzioni con le misure del fabbricato principale e dell'area riservata a giardinĂ², ha portata precettiva, e non derogabile per accordo fra i privati confinanti, sulle caratteristiche e la destinazione di detti locali, nel senso che questi, ove non presentino i menzionati requisiti, ovvero siano adibiti ad uso diverso (nella specie, ad uso abitativo), configurano costruzioni illegittimamente realizzate a distanza non regolamentare. In tali ipotesi, pertanto, a norma dell'art 872 secondo comma cod civ, il proprietario del fabbricato principale, che riceva pregiudizio, ha diritto di chiedere, oltre al risarcimento del danno, la demolizione di quei locali, ovvero la loro destinazione all'uso prescritto, a secondo che ricorra l'uno o l'altro degli indicati casi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Regio Decr. Legge 06/07/1931 num. 981 art. 3, Legge 24/03/1932 num. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)