Sez. 2, Sentenza n. 17338 del 23/07/2009 (Rv. 609309 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE | Norme contenute nel piano regolatore generale e nelle relative norme tecniche di attuazione - Natura integrativa del codice civile - Conseguenze - Violazione delle distanze in esse previste - Riduzione in pristino - Ammissibilità - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE
Le norme sulle distanze legali contenute vuoi nel piano regolatore generale, vuoi nelle relative norme tecniche di attuazione, hanno natura integrativa dei precetti di cui all'art. 873 cod. civ. e la loro violazione legittima colui che assume di essere stato danneggiato dalle costruzioni eseguite in violazione di esse a domandare la riduzione in pristino ex art. 872 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda di riduzione in pristino, la circostanza che le norme sulle distanze legali contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Melito di Napoli subordinassero l'eseguibilità di nuovi interventi edilizi all'adozione da parte dell'Amministrazione di piani di recupero, che non erano mai stati varati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)