Sez. 3, Ordinanza n. 1105 del 11/11/2025 Cc. (dep. 13/01/2026) Rv. 289096-01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Provvedimento depositato durante il periodo di sospensione feriale - Termine per impugnare - Determinazione del "dies a quo" a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
In tema di computo dei termini processuali, il "dies a quo" per proporre impugnazione avverso un provvedimento depositato durante il periodo di sospensione feriale, a seguito della modifica dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, ad opera dell'art. 16, commi 1 e 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, coincide con il 31 agosto, che non deve essere computato nel termine, diversamente dall'1 settembre.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C), Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 com. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)