Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012) Rv. 251495 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA | Termine per proporre impugnazione - Termine per il deposito della sentenza - Relazione tra i due termini - Scadenza del termine di deposito in giorno festivo - Proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo - "Dies a quo" per proporre impugnazione - Individuazione - Spostamento dell'inizio della decorrenza del termine per impugnare - Applicabilità della regola durante la sospensione per il periodo feriale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA
Nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente. Tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l'inizio del secondo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)