Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 15/09/1970 (Rv. 347250 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RICORRENZA DI CIRCOSTANZE IDONEE A FAR ESCLUDERE L'IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGATO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDANNA DELL'INADEMPIENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RICORRENZA DI CIRCOSTANZE IDONEE A FAR ESCLUDERE L'IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGATO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDANNA DELL'INADEMPIENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Ai fini della risoluzione di un contratto non basta dimostrare il fatto obiettivo del mancato adempimento, ma occorre altresi stabilire se esso sia imputabile all'obbligato, quanto meno a titolo di colpa. Pertanto, qualora ricorrano circostanze, obiettivamente e positivamente accertabili, idonee a far escludere tale elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve ritenersi incolpevole e non possono esser pronunciate ne la risoluzione del contratto ne la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno, neppure se il termine e essenziale o se il contratto contenga la clausola risolutiva espressa. (V 231'65 1521'64 1125'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)