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Sez. 1 - , Sentenza n. 35960 del 07/12/2022 (Rv. 666247 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Concordato preventivo - Omologazione - Crediti anteriori - Inesigibilità - Effetti - Decorrenza della prescrizione.
Stato
decisa il 2022-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666247-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito.

Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)