Sez. 3, Sentenza n. 14303 del 18/12/1999 (Rv. 532364 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 | Pagamento, dopo la notifica del precetto e prima dell'inizio dell'esecuzione, di parte del credito precettato - Determinazione della competenza per valore - Riferimento all'importo totale della somma precettata - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615
Ai fini della competenza, il valore della causa di opposizione al precetto si determina in riferimento a tutta la somma precettata e non soltanto a quella residua, qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione, il debitore paghi una parte del credito indicato nel precetto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)