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Sez. 3, Ordinanza n. 9784 del 24/04/2009 (Rv. 608204 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 | Opposizione a precetto - Competenza per valore - Determinazione - Con riferimento alla somma precettata nella sua interezza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608204-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615

Il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, cod. proc. civ., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a precetto fondato su titoli - un decreto ex art. 342-ter cod. civ. e un'ordinanza ex art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. - emessi in un giudizio, non ancora definito, di separazione tra coniugi, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace e cassato la sentenza con cui il primo giudice aveva erroneamente negato la sua competenza applicando il criterio di determinazione del valore previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ., con riferimento all'importo dell'assegno mensile considerato per due anni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 13 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 17 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 342 ter com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)