Sez. L, Sentenza n. 1702 del 17/02/1987 (Rv. 451087 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'I.N.A.I.L. - AZIONE DELL'I.N.A.I.L. CONTRO IL TERZO RESPONSABILE EX ART. 1916 COD. CIV. - MIGLIORAMENTI DELLA RENDITA LIQUIDATA ALL'INFORTUNATO DISPOSTI CON NORME SUCCESSIVE ALL'INFORTUNIO - RILEVANZA NELLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE QUANTITATIVO DELL'AZIONE DI SURROGA - CONDIZIONI - MANCATA FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULL'AMMONTARE DEL DANNO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'I.N.A.I.L. - AZIONE DELL'I.N.A.I.L. CONTRO IL TERZO RESPONSABILE EX ART. 1916 COD. CIV. - MIGLIORAMENTI DELLA RENDITA LIQUIDATA ALL'INFORTUNATO DISPOSTI CON NORME SUCCESSIVE ALL'INFORTUNIO - RILEVANZA NELLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE QUANTITATIVO DELL'AZIONE DI SURROGA - CONDIZIONI - MANCATA FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULL'AMMONTARE DEL DANNO.*
Ove l'Inail, anziché esercitare l'Azione di regresso ex artt. 10 ed 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio patito dal lavoratore assicurato, si surroghi ex art. 1916 cod. civ. nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile, il limite quantitativo della surroga - costituito, secondo il disposto del primo comma dell'art. 1916 cit., dall'ammontare dell'indennità pagata dall'assicuratore all'assicurato - non riguarda, in ipotesi di Costituzione di rendita vitalizia, l'ammontare di quest'ultima all'epoca della sua iniziale Costituzione, ma deve essere inteso con riferimento alle somme corrispondenti al valore capitale aggiornato in pendenza della sua erogazione, atteso che il terzo responsabile, fino a quando non soddisfi il credito dell'istituto assicuratore, risente gli effetti del suo inadempimento e quindi gli aggiornamenti migliorativi (come anche, in ipotesi, quelli riduttivi) sono rilevanti nella Determinazione del suddetto limite quantitativo dell'Azione di surrogazione, sempre che nell'eventuale giudizio tra il lavoratore infortunato ed il terzo responsabile non si sia formato il giudicato sull'ammontare del danno. (V 5575/84, mass n 437247).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)