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Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 17/04/1968 (Rv. 332626 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE- ORDINE DI ESIBIZIONE IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332626-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE- ORDINE DI ESIBIZIONE IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*

L'ordine di esibizione di un documento, a norma dell'art. 210 cod. proc. civ., costituisce una facolta discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale non e tenuto a specificare le ragioni per le quali non ritiene di avvalersene. Il mancato Esercizio della detta facolta, quindi, non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Conf. 296-67, n. 326112 2601-66, n. 325011).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)