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Sez. 3, Sentenza n. 1065 del 07/04/1972 (Rv. 357450 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357450-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ordine di esibizione di un documento costituisce, a norma dell'art 210 cod proc civ, una facolta discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale non e tenuto a specificare le ragioni per le quali non ritiene di avvalersene. Il mancato Esercizio della detta facolta non puo pertanto formare oggetto di ricorso per Cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Conf 1146'68, mass n 332626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)