Sez. 3 - , Sentenza n. 1053 del 25/09/2019 Ud. (dep. 14/01/2020) Rv. 277506 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati paesaggistici - Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. del 13 febbraio 2017, n. 31 - Disposizioni regolamentari - Interpretazione conforme alle disposizioni primarie - Necessità - Obbligo di stretta interpretazione - Sussistenza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di reati paesaggistici, le previsioni del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo i quali, per la mancanza di impatto sul bene tutelato, non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica, hanno natura regolamentare, dovendo, pertanto, essere interpretate in modo conforme alle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., DPR 13/02/2017 num. 31, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)