Sez. 3, Sentenza n. 48002 del 17/09/2014 Ud. (dep. 20/11/2014) Rv. 261152 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Realizzazione di opere - Preventivo rilascio di permesso di costruire, autorizzazione paesistica e nulla osta dell'Ente parco - Necessità - Possibilità di rilascio da parte di organo unico - Conseguenze.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) è subordinata al rilascio di tre distinti provvedimenti, quali il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell'Ente parco, con la conseguenza che questi ultimi due atti amministrativi mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio, anche quando siano attribuiti dalla legge reg. ad un organo unico, chiamato a compiere una duplice valutazione in ragione della pluralità degli interessi presidiati dalle rispettive norme penali e della piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica ed urbanistica, della normativa sulle aree protette.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)