Sez. 1, Sentenza n. 1055 del 15/04/1971 (Rv. 351077 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - COMPENSAZIONE PARZIALE ED ADDOSSAMENTO DEL RESIDUO AD UNA SOLA DELLE PARTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - COMPENSAZIONE PARZIALE ED ADDOSSAMENTO DEL RESIDUO AD UNA SOLA DELLE PARTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La doglianza del ricorrente che, condannato a pagare una parte delle spese dei giudizi di merito, nel resto compensate, lamenti che il carico delle spese non si sia fatto gravare anche sulla controparte, parzialmente soccombente, non puo trovare accoglimento in Sede di legittimita, potendo la pronunzia sulle spese giudiziali essere riesaminata in detta Sede solo allorquando il carico delle spese sia stato addossato esclusivamente alla parte vittoriosa, e non avendo il giudice, d'altra parte, alcun Obbligo di adeguare quantitativamente tale carico alla misura della soccombenza. (V 1825'69, mass n 340929).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)