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Sez. 2, Sentenza n. 491 del 19/02/1972 (Rv. 356465 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RAPPORTO DI PROPORZIONALITA TRA LE SOCCOMBENZE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356465-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RAPPORTO DI PROPORZIONALITA TRA LE SOCCOMBENZE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

In caso di soccombenza reciproca il giudice di merito - a cui e inibito soltanto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa - puo liberamente disporre la compensazione delle spese processuali a prescindere dall'eventuale differenza di valore tra le domande o d'importanza tra le tesi giuridiche respinte nei confronti dell'una e dell'altra parte e senza che egli sia, quindi, tenuto a valutare il rapporto di proporzionalita tra le due soccombenze. (V 1055'71, mass n 351077).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)