Sez. 2, Sentenza n. 491 del 19/02/1972 (Rv. 356465 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RAPPORTO DI PROPORZIONALITA TRA LE SOCCOMBENZE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RAPPORTO DI PROPORZIONALITA TRA LE SOCCOMBENZE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
In caso di soccombenza reciproca il giudice di merito - a cui e inibito soltanto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa - puo liberamente disporre la compensazione delle spese processuali a prescindere dall'eventuale differenza di valore tra le domande o d'importanza tra le tesi giuridiche respinte nei confronti dell'una e dell'altra parte e senza che egli sia, quindi, tenuto a valutare il rapporto di proporzionalita tra le due soccombenze. (V 1055'71, mass n 351077).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)