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Sez. 5, Sentenza n. 1550 del 24/01/2007 (Rv. 595293 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Notifica presso la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario - Mancata o incompleta indicazione del luogo di esecuzione nella relata di notifica - Nullità - Esclusione - Fondamento - Presunzione di corrispondenza con il luogo indicato nell'intestazione dell'atto - Esecuzione della notifica in un luogo diverso - Nullità - Sussistenza - Prova - Onere a carico del destinatario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595293-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui la notificazione dell'avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., l'obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda nell'intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione nella relata di notifica non ne comporta di per sé la nullità, potendo quest'ultima derivare soltanto dall'esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall'interessato al fine di superare la predetta presunzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità della notifica effettuata a mani di una parente del contribuente ed all'indirizzo indicato quale domicilio di quest'ultimo, ma senza specificazione dell'interno, non essendo stato provato che al numero civico indicato esistessero più unità immobiliari abitate da distinti nuclei familiari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)