Sez. 5, Sentenza n. 19079 del 29/09/2005 (Rv. 585392 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Notifica presso la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario - Mancata indicazione del luogo di esecuzione nella relata di notifica - Nullità - Esclusione - Fondamento - Presunzione di corrispondenza con il luogo indicato nell'intestazione dell'atto - Esecuzione della notifica in un luogo diverso - Nullità - Sussistenza - Modalità di deduzione - Indicazione del luogo di effettuazione della notifica - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di notificazione dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte sul reddito, qualora la notifica abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., il contribuente che ne deduca la nullità non può limitarsi a lamentare che la relata di notifica non contenga l'indicazione del luogo in cui la stessa è avvenuta, ma è tenuto a specificare il luogo in cui essa ha avuto esecuzione in concreto: l'obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato nell'intestazione del provvedimento come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda, fa infatti presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata nel predetto luogo, la cui mancata indicazione nella relata di notifica non ne comporta di per sé la nullità, che può derivare soltanto dall'esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)