Sez. U, Sentenza n. 4573 del 07/07/1983 (Rv. 429451 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO SENZA ESERCITARE IL RISCATTO - DESIGNAZIONE CON TESTAMENTO DI UNO DEGLI EREDI PER IL SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - EFFETTI - CONDIZIONI - LIMITI.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO SENZA ESERCITARE IL RISCATTO - DESIGNAZIONE CON TESTAMENTO DI UNO DEGLI EREDI PER IL SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - EFFETTI - CONDIZIONI - LIMITI.*
Qualora l'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria muoia prima del riscatto, lasciando una pluralità di eredi, la designazione con testamento di uno di essi, per il subingresso nel rapporto di assegnazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967 n. 379 e 16 della legge 12 maggio 1950 n. 230, non produce effetto nel caso in cui il designato non sia coltivatore manuale della terra, salvo che, trattandosi di designato privo di tale qualità perché minore non in età lavorativa, la qualità medesima sia posseduta dal suo legale rappresentante, il quale sia anche coniuge od altro discendente dell'assegnatario premorto, sicché esso si trovi nella condizione di poter succedere nel rapporto e di gestire il fondo in rappresentanza del minore (fino a quando raggiunga la maggiore età e sia in grado di esercitare il riscatto, ove abbia assunto la qualifica di coltivatore).*
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)