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Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 10/08/1963 (Rv. 263492 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - AZIONE SURROGATORIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORO COMPETENTE - RIFERIMENTO ALL'AZIONE DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1963-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263492-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - AZIONE SURROGATORIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORO COMPETENTE - RIFERIMENTO ALL'AZIONE DEL DEBITORE.*

Il creditore che agisce in surrogazione non esercita una propria autonoma Azione, ma quella spettante al debitorè a quest'ultima deve percio farsi riferimento al fine di determinare il giudice competente per territorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)