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Sez. 3, Ordinanza n. 9314 del 09/04/2008 (Rv. 602724 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Clausola contrattuale di deroga alla competenza ordinaria per territorio - Opponibilità al "creditor creditoris" che abbia agito in via surrogatoria - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602724-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo. Pertanto, ove si tratti di diritto di fonte contrattuale, ed il debitore surrogato abbia pattuito con la controparte una deroga alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria, l'azione surrogatoria dovrà essere proposta dinanzi a tale foro convenzionale, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha statuito che, nel caso in cui in un contratto di "leasing" le parti pattuiscano che l'utilizzatore potrà agire contro il concedente solo davanti ad un determinato foro, deve intendersi questo come il foro dinanzi al quale deve essere esercitata l'azione di riscatto, anche nell'ipotesi che ad agire non sia l'utilizzatore, ma, in sua vece, ed invia surrogatoria, il suo fideiussore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)