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Sez. 2, Sentenza n. 4115 del 09/12/1974 (Rv. 372743 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - DI ATTIVITA COMMERCIALI CONCORRENTI - DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - RICHIAMO NEGLI ATTI DI ACQUISTO - EFFICACIA TRA GLI ACQUIRENTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372743-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - DI ATTIVITA COMMERCIALI CONCORRENTI - DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - RICHIAMO NEGLI ATTI DI ACQUISTO - EFFICACIA TRA GLI ACQUIRENTI - INSUSSISTENZA.*

Il divieto di svolgere negli immobili di proprieta individuale non adibiti ad abitazione, facenti parte di un edificio in condominio, attivita commerciali in concorrenza, contenuto in un regolamento di condominio, non vincola nei loro rapporti reciproci gli acquirenti di due distinte unita immobiliari, per effetto del solo richiamo al regolamento condominiale esistente nei rispettivi Atti di acquisto e al di fuori di una loro autonoma manifestazione di volonta avente ad oggetto la disciplina della concorrenza. (V 2330'71, mass n 353203).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)