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Sez. 2, Sentenza n. 7972 del 27/03/2008 (Rv. 602777 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Violazione delle distanze tra costruzioni determinante asservimento di fatto del fondo del vicino o limitazione di una servitù a suo favore - Sussistenza del danno - Specifica attività probatoria del deducente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602777-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In caso di violazione delle distanze tra costruzioni determinante l'asservimento di fatto del fondo del vicino o la limitazione di una servitù a suo favore, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria. (Nella fattispecie, relativa alla violazione della servitù di veduta esercitata dal balcone dell'appartamento sito al primo piano sopraelevato, poiché il proprietario terreno aveva innalzato una tettoia in canne a meno di tre metri, la S.C. ha ritenuto corretta la liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice di merito, in mancanza di effettive prove fornite dal deducente, tenuto conto della modesta limitazione del diritto di prospetto e del modesto vantaggio derivato dall'ampliamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)