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Sez. L - , Sentenza n. 28972 del 04/12/2017 (Rv. 646440 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Procedura di cui all’art. 4 della l. n. 223 del 1991 - Onere di comunicazione al lavoratore dei motivi del licenziamento ex art. 2 della l. n. 604 del 1966 - Applicazione analogica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646440-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

L’analiticità della disciplina dettata dall’art. 4 della l. n. 223 del 1991, in tema di licenziamenti per esubero esclude lacune legislative, nonché la necessità di ricorrere all’applicazione analogica dell’onere di comunicazione dei motivi al lavoratore, previsto dall’art. 2 della l. n. 604 del 1966; le informazioni circa il rispetto dei criteri di scelta, infatti, per il singolo lavoratore si riducono alla mera comunicazione del recesso nel rispetto dei termini di preavviso, mentre per le associazioni sindacali di categoria, di cui al comma 2 del citato art. 4, e per la P.A. consistono nel rendere noti gli elenchi dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia e delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)