Sez. 1, Sentenza n. 39 del 10/01/1973 (Rv. 361784 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DIFFERENZE DALLA NULLITA E DALL'ANNULLABILITA - RETROATTIVITA - LIMITI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DIFFERENZE DALLA NULLITA E DALL'ANNULLABILITA - RETROATTIVITA - LIMITI.*
L'inefficacia delle norme dichiarate incostituzionali e la retroattivita, ammessa con generica previsione dall'art 30 legge 11 marzo 1953 n 87, non sono fondate su di un principio di invalidita ex tunc ricollegabile alle nozioni di nullita e di annullabilita, elaborate in diritto privato ed in diritto amministrativo, perche l'indagine da compiere non concerne l'accertamento della rispondenza di elementi dell'atto a quelli, essenziali o meno, previsti da fattispecie legali tipiche; ne l'utilizzazione di dette nozioni puo essere consentita sotto il profilo della rispondenza di una legge allo scopo perseguito dalla norma costituzionale, perche, essendo oggetto della dichiarazione di incostituzionalita la norma e non il negozio o gli Atti che in base ad essa sono stati compiuti, ogni comparazione di scopo in senso astratto non e ammissibile. Per precisare gli effetti delle decisioni di illegittimita costituzionale, deve farsi riferimento alle discipline della norma costituzionale e della disposizione dichiarata illegittima, accogliendosi un concetto di annullamento proprio del giudizio incidentale di costituzionalita; concetto per il quale sono prospettabili differenti caducazioni di effetti, e cioe casi in cui deve ammettersi una retroattivita assoluta e casi in cui debbono considerarsi caducati solo quegli effetti dell' applicazione della norma dichiarata incostituzionale che non abbiano carattere di definitivita. (V 2146/72, mass n 359405; 1581/72, mass n 358328).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)