Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 23/05/1972 (Rv. 358328 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DIFFERENZA DALL'ABROGAZIONE E DALLO JUS SUPERVENIENS - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DIFFERENZA DALL'ABROGAZIONE E DALLO JUS SUPERVENIENS - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge e ontologicamente diversa sia dall'abrogazione sia dallo jus superveniens. Essa si inquadra nella categoria degli accertamenti costitutivi, in quanto accerta e dichiara, con efficacia erga omnes, l'invalidita della norma per un vizio (contrasto con il precetto costituzionale), che e intrinseco ed originario e che risale all'entrata in vigore della norma, poi dichiarata incostituzionale, ovvero all'entrata in vigore della Costituzione, secondo che si tratti di norma successiva o preesistente a questa; con la conseguenza che quella dichiarazione ha efficacia limitatamente retroattiva, nel senso che i suoi effetti, assimilabili a quelli dell'annullamento, si producono ex tunc, anche rispetto a rapporti, Atti o fatti anteriori, salvo che non si siano determinate situazioni giuridiche esaurite e, come tali, non piu suscettibili di diverso regolamento che prescinda dalla norma estromessa dall'ordinamento giuridico perche costituzionalmente illegittima; il che puo verificarsi, fra l'altro, per la preclusione nascente dal giudicato o per effetto di Atti amministrativi non piu impugnabili o per l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione o di decadenza. (V 1959'69, mass n 341130 e 341131).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)