Sez. 1, Sentenza n. 5504 del 03/05/2000 (Rv. 536083 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Esclusione - Conversione in motivo di gravame - Necessità.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO
Nelle ipotesi in cui è prescritto l'intervento in causa del pubblico ministero (nella specie, procedura ex art. 2409 cod. civ.), la nullità della sentenza, derivante dalla mancata partecipazione di detto organo al giudizio, non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma, alla stregua del combinato disposto degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., si converte in motivo di gravame, e può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione cui la sentenza è soggetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)