Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 03)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Nomina curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in corso di causa - Giudice competente - Reclamo immediato al collegio - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
In pendenza di giudizio, la nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. avviene incidentalmente, quale sub-procedimento all'interno del processo, con istanza da proporre al giudicante, il cui provvedimento, se si tratta del giudice delegato alla trattazione, è suscettibile di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, è altresì ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.(principio di diritto enunciato ex art. 363, terzo comma c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 80, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)