Sez. L - , Sentenza n. 31282 del 29/11/2019 (Rv. 655890 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Contributi - Opposizione a cartella esattoriale - Prescrizione successiva alla notifica - Deduzione specifica - Necessità - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Conseguenze.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO
In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)