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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019 (Rv. 654016 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Contenuto dell'eccezione - Indicazione del fatto in relazione al quale decorre il termine - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654016-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO

L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte terrritoriale che, pronunciandosi su opposizione avverso ruolo esattoriale per crediti previdenziali fondata sulla prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, correttamento non aveva preso in esame l'eventuale prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica delle cartelle medesime).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)