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Sez. 3, Sentenza n. 1201 del 04/09/1970 (Rv. 346830 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI VIOLATE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346830-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI VIOLATE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*

In tema di liquidazione delle spese ed onorari di procuratore e di avvocato, il ricorso per Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, ai sensi dell'art 366 n 4 cod proc civ, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate della tariffa professionale. (V 3271-68, mass n 356238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)