Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10/02/1972 (Rv. 356238 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO AL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DATORE DI LAVORO - OMISSIONE - CONSEGUENZE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - RISULTANZE DIFFORMI DEL SOLO LIBRETTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO AL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DATORE DI LAVORO - OMISSIONE - CONSEGUENZE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - RISULTANZE DIFFORMI DEL SOLO LIBRETTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Nel caso di trasferimento d'azienda, ove manchi la prova - incombente sul datore di lavoro - della avvenuta, tempestiva comunicazione del licenziamento al prestatore d'opera, il rapporto di lavoro deve intendersi continuato senza alcuna interruzione per tutto il tempo durante il quale il dipendente ha prestato servizio nelle imprese che si sono succedute; ne in contrario puo darsi credito alle sole risultanze del libretto di lavoro le cui annotazioni - di puro valore formale e comunque non idonee a contraddire una diversa situazione sostanziale - ben possono essere ricondotte all'intendimento di frazionare la durata del rapporto e di evitare cosi l'acquisizione, da parte del dipendente, di una maggiore anzianita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)