Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 30 novembre 1977, causa 52/77
Epigrafe
Nel procedimento 52/77
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunale di Saluzzo nella causa dinanzi ad esso pendente fra
CAYROL LEONCE
e
RIVOIRA GIOVANNI & FIGLI
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 dell'allegato I dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna (regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1970, n. 1524, GU n. L 182, pag. 1) nonché degli artt. 30 e 115 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Serensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Nel dicembre 1970 e nel dicembre 1971 il sig. Leonce Cayrol importava in Francia varie partite di uva da tavola spagnola speditegli dall'Italia (dove l'uva era stata messa in libera pratica) dalla ditta Rivoira Giovanni & Figli. L'uva era contrassegnata dal marchio nazionale italiano d'esportazione ed era accompagnata dal certificato dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) attestante la conformità della merce alle norme di qualità e nel quale come origine era indicata l'Italia.
paragrafo 2
In seguito ad un controllo effettuato il 9 agosto 1972 dalle autorità doganali francesi, il Cayrol e la ditta Rivoira venivano imputati di importazione di merce vietata (giacché il contingente stabilito dalla Francia per l'importazione di uva spagnola era esaurito), effettuata con una falsa dichiarazione d'origine e con documenti falsi o inesatti.
paragrafo 3
In base a tale imputazione, il Tribunal de grande instance di Montpellier, con sentenza 26 gennaio 1976, li condannava in solido, fra l'altro, al pagamento di un'ammenda di 532435 FF, quale contropartita per la mancata confisca, e di un'ulteriore ammenda pari al quadruplo del valore della merce suscettibile di confisca, cioè 1064870 FF. Il Tribunale respingeva, in particolare, la tesi del Cayrol secondo cui l'uva aveva acquistato l'origine italiana in conseguenza della lavorazione subita in Italia, in conformità all'art. 5 del regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (GU n. L 148, pag. 1).
paragrafo 4
A seguito di tale sentenza, il Cayrol accettava una proposta di transazione per 175000 FF sottopostagli dall'amministrazione delle dogane francesi. Successivamente egli adiva il Tribunale di Saluzzo chiedendo il sequestro conservativo sui beni della ditta Rivoira, in vista del risarcimento dei danni cui ritiene di aver diritto nei limiti di una congrua parte della somma da lui versata quale transazione doganale; a suo avviso infatti, le sanzioni inflitte dalle autorità francesi sono conseguenza del comportamento della ditta Rivoira, la quale, tramite il certificato ICE, avrebbe indotto in errore l'amministrazione circa l'origine della merce.
paragrafo 5
La ditta Rivoira si opponeva alla domanda di sequestro eccependo, fra l'altro, che, in base all'accordo stipulato fra la Comunità economica europea e la Spagna, la Francia non aveva il potere di fissare contingenti d'importazione per l'uva da tavola spagnola.
paragrafo 6
Con ordinanza 15 aprile 1977, il presidente del Tribunale di Saluzzo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in conformità all'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni:
paragrafo 7
«1. Se l'art. 115 del trattato CEE — che consente deroghe al divieto di restrizioni quantitative di cui all'art. 30 — possa essere invocato dagli Stati membri con riferimento a prodotti — originari da un Paese terzo — che siano sottoposti a un regime comunitario di importazione in virtù di un accordo commerciale stipulato dalla CEE con detto paese terzo.
2. Se l'art. 1 dell'allegato I, all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, di cui al regolamento (CEE) 1524/70 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri, a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo, vale a dire dal 1o ottobre 1970, non avevano più alcun potere di introdurre direttamente (sulla base di accordi commerciali bilaterali anteriormente stipulati con la Spagna) restrizioni quantitative di qualsivoglia natura — ivi compresi contingenti di importazione — nei confronti dei prodotti originari della Spagna (e in particolare di quelli contemplati nell'art. 11 dell'allegato I, all'accordo CEE — Spagna, voce dog. 08.04, uva da tavola fresca) durante tutti i mesi dell'anno.
3. Se costituisca misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietata dall'art. 30 del trattato, il fatto di subordinare l'importazione di prodotti in libera pratica alla esibizione di certificati di origine o a modalità diverse tendenti alla identificazione dell'origine dei prodotti di cui sopra.
4. Se, in caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, gli Stati membri possano derogare al divieto di cui all'art. 30, esigendo certificati di origine per tutte le merci provenienti dagli altri Stati membri (ivi comprese le merci in libera pratica) anteriormente alla data di adozione di una decisione autorizzativa ai sensi dell'art. 115 del Trattato da parte della Commissione.
5. Se le disposizioni del regolamento 58/62 della Commissione del 7 luglio 1962 (GU n. 56 del 7 luglio 1962, pag. 1606) — sulle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli e, in particolare il punto 7 dell'allegato I (concernente la menzione della zona di produzione o della denominazione del prodotto uva da tavola) — disposizioni che impongono obblighi soltanto in difesa del consumatore finale e il cui rispetto non può essere pertanto accertato che nella relativa fase della commercializzazione — costituiscano norme di carattere doganale: norme, cioè, tali da consentire agli Stati membri di condizionare gli scambi intracomunitari esigendo, alla frontiera, la produzione di documenti relativi all'origine dei prodotti in libera pratica provenienti da altri Stati membri.
6. Se, in ogni caso, costituisca misura di effetto equivalente vietata dall'art. 30, il fatto che uno Stato membro applichi — nell'ipotesi del mancato rispetto delle norme di qualità del regolamento 58/62, sopra citato — per i prodotti importad, le sanzioni previste in caso di violazione della legge doganale e, per i prodotti nazionali, le sanzioni (peraltro meno onerose) previste in caso di violazione della regolamentazione commerciale.»
paragrafo 8
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 19 aprile 1977.
paragrafo 9
La ditta Rivoira, con gli aw. Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli, del foro di Milano, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, Giuliano Marenco, in qualità d'agente, hanno depositato osservazioni scritte in conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La ditta Rivoira esamina in primo luogo i problemi — a suo avviso, di fondamentale importanza — sollevati dalla seconda questione.
paragrafo 2
L'art. I dell'allegato I dell'accordo fra la Comunità economica europèa e la Spagna recita:
paragrafo 3
«I prodotti originari della Spagna, cui si applicano le disposizioni del presente Allegato, compresi i prodotti enumerati negli elenchi A e B, ad eccezione tuttavia dei prodotti contemplati agli articoli 3 e 10, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative.»
paragrafo 4
L'art. 11 dello stesso allegato precisa:
paragrafo 5
«I prodotti seguenti, originari della Spagna, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ai dazi della tariffa doganale comune ridotti nelle proporzioni indicate:
…
08.04 Uve, fresche o secche:
A. Fresche:
ex a) dal 1o gennaio al 14 luglio:
dal 1o gennaio al 31 marzo 50 %»
paragrafo 6
In base al combinato disposto dalle due norme citate, nessuna restrizione quantitativa, in nessun periodo dell'anno, può colpire l'importazione di uva da tavola dalla Spagna nella Comunità.
paragrafo 7
L'art. 1 dell'allegato I stabilisce, in termini generali e assoluti, il divieto di restrizioni quantitative per quanto concerne tutta una serie di prodotti, determinati mediante il richiamo ad altri articoli e ad altre parti dell'accordo. L'art. 11 indica — per quanto riguarda l'uva — il numero della voce doganale e il prodotto, e precisa i limiti di tempo entro i quali si opera la riduzione tariffaria. Detti limiti concernono unicamente l'applicazione della riduzione tariffaria di cui fruisce il prodotto.
paragrafo 8
Secondo la Rivoira, l'interpretazione delle norme in esame non dà adito a seri dubbi; la tesi da essa sostenuta — fondata sull'interpretazione letterale — è peraltro corroborata dal principio dell'effetto utile. Già al punto 4 del preambolo dell'accordo è espresso, in modo chiaro ed esplicito, «l'intento» della CEE di sviluppare le sue relazioni economiche e commerciali con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In caso di dubbio, il principio dell'effetto utile impone quindi d'interpretare l'accordo nel senso non già di limitare la libertà di commercio fra la Spagna e la Comunità, bensì di estenderla nella misura consentita dai testi.
paragrafo 9
Tale interpretazione è inoltre conforme alla funzione dell'art. 1 dell'allegato I nell'ambito dell'accordo. Questa norma sancisce un principio fondamentale e pertanto non può essere interpretata in senso restrittivo. In particolare, essa rifiuta un'interpretazione che limiti l'abolizione delle restrizioni quantitative per l'uva da tavola importata nel periodo 1o gennaio - 31 marzo di ogni anno.
paragrafo 10
L'art. 1 dell'accordo contempla la «graduale soppressione degli ostacoli agli scambi fra la Comunità e la Spagna»; tale obiettivo è confermato dalla fitta rete di disposizioni che sono tutte destinate ad attuare ed integrare la libertà del commercio dalla Spagna verso la Comunità. Tra l'altro, l'allegato attua un disarmo doganale completo; esso non si limita alla riduzione o abolizione dei dazi, ma contempla anche l'abolizione immediata delle restrizioni quantitative e delle tasse di effetto equivalente.
paragrafo 11
L'interpretazione dell'art. 11 è determinata dal valore fondamentale dell'art. 1 dell'allegato I: questo non autorizza alcuna deroga o limitazione al principio generale di libertà. Se su tale punto poteva sussistere un minimo dubbio, questo deve considerarsi del tutto fugato dal testo dell'art. 11. Infatti, qualora le parti dell'accordo avessero voluto restringere la portata della dichiarazione di principio di cui all'art. 1, per quanto concerne i prodotti contemplati dall'art. 11, l'avrebbero fatto espressamente, integrando il testo della norma con una semplice frase in modo da limitare il divieto di restrizioni quantitative al solo periodo dell'anno entro il quale doveva operarsi la riduzione del dazio.
paragrafo 12
L'assurdità di ammettere una qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione di uva da tavola dalla Spagna può essere inoltre dimostrata mediante un raffronto con il regime istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2513, relativo al coordinamento e all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi (GU n. L 318, pag. 6). L'art. 1 di tale regolamento — che prescrive l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione, dai paesi terzi, dei prodotti di cui trattasi — prevede un'eccezione per quanto concerne l'uva da tavola, ma stabilisce, al n. 2, 2o comma, una regola di «standstill». È dunque impossibile ammettere che l'accordo CEE — Spagna possa essere interpretato nel senso che esso consente ostacoli che il regolamento n. 2513/69 mirava già a ridurre perfino nel caso di importazioni da qualsiasi paese terzo, anche da quelli meno legati da interessi economici con la Comunità. Peraltro, il regolamento suddetto conferma la tesi secondo cui eventuali deroghe a principi di carattere generale devono risultare dalla stessa lettera della norma derogatoria e non possono ricavarsi per via d'interpretazione estensiva o restrittiva. In tale regolamento, infatti, la limitazione del divieto di qualsiasi restrizione quantitativa è espressamente stabilito dall'art. 1, n. 1, ultimo comma.
paragrafo 13
Da quanto precede si deduce che, dal 1o ottobre 1970, nessuna restrizione quantitativa e, quindi, nessun contingente poteva essere istituito o mantenuto per le importazioni, in qualsiasi Stato membro, di uva da tavola fresca di origine spagnola. L'unica limitazione a tali importazioni poteva derivare dall'applicazione integrale del dazio doganale che, al di fuori del periodo gennaio-marzo di ogni anno, veniva percepito senza alcuna riduzione. In effetti, lo strumento fondamentale di protezione doganale non è il contingente, bensì il dazio; quando la Comunità concede riduzioni daziarie in determinati periodi dell'anno, è chiaro che essa ritiene le sue frontiere sufficientemente protette, negli altri periodi, mediante la riscossione del dazio integrale.
paragrafo 14
Per quanto concerne la prima questione, la ditta Rivoira assume che l'art. 115 del trattato CEE non può trovare applicazione né quando esista un'organizzazione di mercato nel settore dei prodotti agricoli, istituente un mercato unico e accompagnata da una politica agricola comune, né in presenza di un accordo commerciale come quello stipulato fra la Comunità e la Spagna.
paragrafo 15
Il ricorso all'art. 115 non può essere consentito dopo l'instaurazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli. Tale organizzazione, infatti, ha istituito un mercato unico ed ha largamente superato lo stadio della semplice uniformazione dei singoli mercati nazionali cui si riferiscono le norme in materia di politica commerciale. Già da tempo i più attenti interpreti del diritto comunitario hanno escluso la possibilità di applicare l'art. 115 alle organizzazioni comuni di mercato. Ciò è confermato in primo luogo dal fatto che il 25o punto del preambolo del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, pur facendo riferimento all'art. 110 del trattato, limita esplicitamente tale richiamo agli «obiettivi» da questo stabiliti. Inoltre, viene richiamato solo l'art. 110 e non anche l'art. 115 del trattato. Infine, le organizzazioni comuni di mercato — e in particolare quella relativa al settore degli ortofrutticoli — hanno predisposto apposite misure di salvaguardia (cfr. artt. 2 del regolamento n. 251369 e 29 del regolamento n. 1035/72. Ciò dimostra che il problema relativo a siffatte misure non è stato trascurato; esso è stato disciplinato con altri strumenti che — per il loro carattere speciale — escludono, se ancora fossero applicabili, quelli contemplati dall'art. 115 del trattato. Nella sentenza 15 dicembre 1971 (cause riunite 51-54/71, International Fruit Company/Produktschap voor groenten en fruit; Racc. 1971, pag. 1107), la Corte di giustizia, pur ammettendo che il divieto di restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti ortofrutticoli dai paesi terzi non era assoluto, ha tuttavia lasciato chiaramente intendere che le uniche misure protettive legittime erano quelle fondate sul regolamento n. 2513/69, il quale le autorizza esclusivamente «qualora le importazioni da paesi terzi implichino il pericolo di perturbazione dei mercati».
paragrafo 16
Di conseguenza, il Governo francese non poteva giustificare in alcun modo, nel caso di specie, il contingentamento delle importazioni di uva da tavola spagnola invocando l'art. 115, e ciò anche in mancanza di un accordo fra la CEE e la Spagna.
paragrafo 17
Ancora più difficile sarebbe ammettere che l'art. 115 possa trovare applicazione in presenza di un accordo commerciale. In primo luogo, infatti, le misure contemplate da tale norma sono previste per l'ipotesi di talune deviazioni di traffico verificatesi in presenza di provvedimenti di politica commerciale emanati dai singoli Stati membri nell'ambito e per l'attuazione della politica commerciale comune. Tale politica comune si concreta in una semplice uniformazione del comportamento dei singoli Stati in base a «principi comuni». L'accordo di cui trattasi, invece, stabilisce un sistema di norme precise ed estremamente particolareggiate, che vincolano gli Stati membri, le istituzioni e anche i singoli, giacché sono istituite da un regolamento che ha portata generale.
paragrafo 18
Inoltre, non è ragionevole pensare che, stipulando un accordo commerciale fondato su reciproche concessioni, la Spagna abbia lasciato alla Comunità la facoltà di avvalersi di norme del suo ordinamento interno che, di per sé, le consentirebbero di sottrarsi agli obblighi assunti. Tale conclusione è peraltro dettata dal buon senso e dalla buona fede ai quali deve ispirarsi l'interpretazione degli atti internazionali.
paragrafo 19
Infine, l'art. 11, nn. 1 e 2, dell'accordo istituisce clausole di salvaguardia specifiche e reciproche, la cui stessa esistenza costituisce un'indiretta conferma del fatto che altri strumenti protettivi non sono più operanti nella fattispecie. Del resto, se si raffronta tale norma con l'art. 115 del trattato, salta subito agli occhi la particolare severità delle condizioni alle quali l'accordo subordina le misure di salvaguardia da esso contemplate. È evidente che l'art. 11 mette a disposizione delle parti talune misure di salvaguardia «necessarie» per far fronte a situazioni impreviste e imprevedibili.
paragrafo 20
Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo fra la CEE e la Spagna, l'esistenza di un eventuale contingente quantitativo bilaterale nei confronti della Spagna poteva essere giustificata solo mediante richiamo alle clausole di salvaguardia stabilite dall'accordo stesso. Se si considera che l'applicazione di tali clausole è subordinata all'esistenza di «gravi perturbazioni» che nella fattispecie, per quanto concerne la Francia, erano del tutto sconosciute, deve convenirsi che la fissazione di un eventuale contingente per l'uva da tavola spagnola non avrebbe avuto molto senso perché indifendibile in base all'accordo.
paragrafo 21
Passando all'esame della terza e della quarta questione, la Rivoira osserva che in tale sede è opportuno prescindere dal problema della legittimità del contingente quantitativo: infatti, poiché — come essa sostiene — il contingente era illegittimo per effetto dell'accordo CEE-— Spagna, è chiaro che le autorità francesi non avrebbero potuto impedire nemmeno le importazioni dirette dalla Spagna in Francia, per cui il problema del successivo intervento per impedire l'importazione indiretta dell'uva trovantesi in libera pratica in Italia non avrebbe potuto neppure essere posto. Comunque, essa ammette, in via di pura ipotesi, che la Francia disponesse del contingente di cui trattasi e che questo fosse legittimo nonostante l'accordo CEE — Spagna.
paragrafo 22
L'analisi della sentenza 15 dicembre 1976 della Corte (causa 41/76, Donckerwolcke/Procuratore della Repubblica; Racc. 1976, pag. 1921) fornisce tutti gli elementi necessari per risolvere le ultime quattro questioni e dimostra inoltre l'esattezza della tesi sostenuta dalla Rivoira quanto all'illegittimità del contingente di cui si discute. Nella suddetta sentenza si afferma, ai punti 21-23 della motivazione, che il certificato di circolazione DD 1 «non comporta alcuna indicazione sulla provenienza originaria dei prodotti» e «… senza alcun provvedimento interno complementare, deve garantire all'operatore economico il vantaggio della libera circolazione della merci ch'esso accompagna». Più oltre è dichiarato che «l'applicazione dei principi suesposti presuppone l'instaurazione di una politica commerciale comune» (punti 24-26). Orbene, con la stipulazione dell'accordo CEE — Spagna del 1970 è stata instaurata una politica commerciale comune ai sensi dell'art. 113 del trattato, con la conseguente, completa equiparazione fra le merci comunitarie e quelle importate nella Comunità dalla Spagna. Ciò significa che, anche se, per assurda ipotesi, l'accordo consentisse l'istituzione di contingenti quantitativi bilaterali, lo Stato membro che applicasse tali contingenti non avrebbe, comunque, alcuna possibilità di impedire l'entrata nel suo territorio delle merci sottoposte a contingente provenienti da altri Stati membri dove si trovassero in libera pratica.
paragrafo 23
Anche il problema della legittimità dell'obbligo di indicare l'origine della merce per i prodotti che si trovano in libera pratica trova nella giurisprudenza della Corte una soluzione precisa: quando esiste una politica commerciale comune, il certificato doganale comunitario (DD 1 o T 2) è sufficiente per eseguire le operazioni di importazione reciproca di merci tra gli Stati membri.
paragrafo 24
Le autorità doganali non possono esigere ulteriori indicazioni o documenti. Tali indicazioni potranno, tutt'al più, essere richieste per altri motivi, ad esempio, in forza dei regolamenti relativi alle norme di qualità. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, la mancata o falsa dichiarazione circa l'origine della merce non può comportare alcuna conseguenza di natura doganale.
paragrafo 25
Per quanto concerne in particolare la quarta questione, la ditta Rivoira ammette — sempre per assurdo — che la Francia potesse invocare l'art. 115 del trattato per giustificare il contingente di cui è causa. A tale proposito, essa si richiama alla sentenza Donckerwolcke in cui la Corte ha dichiarato quanto segue:
paragrafo 26
«…
Una disciplina nazionale che prescriva una licenza per l'importazione di prodotti provenienti da uno Stato membro, in cui si trovano in libera pratica, e di origine extracomunitaria, in vista dell'applicazione eventuale e futura dell'art. 115 del trattato, rappresenta in ogni caso una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del trattato
…»
paragrafo 27
Ne consegue che per le importazioni effettuate nel 1970 le autorità francesi non potevano comunque imporre licenze in vista dell'applicazione futura dell'art. 115; l'autorizzazione contemplata da tale norma avrebbe dovuto già essere concessa prima dell'importazione. Del pari illegittimo era tale comportamento per quanto concerne le importazioni effettuate nel 1971, nonostante in quell'epoca vigesse la decisione 12. 5. 1971 della Commissione n. 71/202 (GU n. L 121, pag. 26). In base all'art. 1 di tale decisione, infatti, lo Stato membro interessato avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione comunitaria per la difesa del contingente solo qualora questo fosse stato utilizzato per l'80 %, ciò che in realtà non è avvenuto.
paragrafo 28
A proposito della quinta e sesta questione, la ditta Rivoira sostiene che dal combinato disposto del regolamento della Commissione n. 58/62 (allegato I/7, punto VI) e del primo regolamento di base nel settore degli ortofrutticoli, n. 23/62, (GU del 20. 4. 1962, pag. 965) si deduce che le indicazioni relative all'origine dell'uva sono destinate a tutelare gli interessi del consumatore.
paragrafo 29
Tali indicazioni non hanno pertanto carattere doganale. La mancata o inesatta indicazione dell'origine della merce, in contrasto con il regolamento n. 58/62, potrà comportare eventualmente sanzioni amministrative o sanzioni pecuniarie, ma giammai l'applicazione di sanzioni doganali di carattere penale.
paragrafo 30
Nella fattispecie, le autorità francesi hanno imposto l'indicazione di origine delle merci e ne hanno sanzionato l'inesattezza unicamente per garantire il rispetto del contingente di cui trattasi e quindi per motivi di carattere doganale. L'illegittimità di siffatto comportamento risulta chiaramente dalla sentenza Donckerwolcke e in particolare dai punti 36-39.
paragrafo 31
La Commissione esamina il problema della compatibilità di restrizioni quantitative con il diritto comunitario alla luce delle norme comunitarie relative alla politica commerciale comune e di quelle in materia di politica agricola comune. Per quanto concerne il caso di specie, l'art. 1 del regolamento n. 2513/69 — vigente all'epoca dei fatti di causa — contiene una disposizione di carattere generale. Tale norma, pur vietando in via di principio l'applicazione di restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente nei confronti dei paesi terzi, in via d'eccezione autorizza specificamente gli Stati membri ad applicare tali restrizioni o misure per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato (fra cui figura l'uva da tavola) per il periodo dell'anno indicato dallo stesso allegato.
paragrafo 32
La Repubblica francese, avvalendosi di tale facoltà, ha notificato alla Commissione, per il 1970 e il 1971, una restrizione quantitativa e una misura di effetto equivalente nei confronti dell'uva da tavola spagnola.
paragrafo 33
Rispetto alla norma generale sopra citata, le norme dell'Accordo stipulato fra la CEE e la Spagna costituiscono una lex specialis che limita ulteriormente la libertà degli Stati membri.
paragrafo 34
L'uva da tavola spagnola — che fruisce, a norma dell'art. 11 dell'allegato I dell'accordo, di una riduzione del dazio durante i primi tre mesi dell'anno — è, oltre ai pomodori, il solo prodotto, fra quelli elencati nell'art. 11, per i quali la riduzione del dazio doganale è limitata ad una parte dell'anno. Se non vi fosse tale limitazione, i corrispondenti prodotti comunitari sarebbero esposti, negli altri periodi dell'anno, a una concorrenza troppo difficile da sopportare.
paragrafo 35
Tenuto conto dello stretto legame istituito dall'art. 1 dell'allegato I fra la riduzione dei dazi doganali e l'abolizione delle restrizioni quantitative, la Commissione è del parere che la norma di cui trattasi vada interpretata nel senso che per l'uva da tavola e i pomodori spagnoli le restrizioni quantitative sono eliminate soltanto per il periodo cui corrisponde la riduzione del dazio. Conformemente a tale interpretazione, la Francia ha continuato, anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo con la Spagna, ad applicare all'uva spagnola restrizioni quantitative per un determinato periodo dell'anno. Del pari, le frontiere dell'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) sono chiuse all'uva da tavola spagnola nel periodo 1o luglio-31 dicembre. L'interpretazione della Commissione costituisce inoltre il presupposto di alcune decisioni fondate sull'art. 115 del trattato, con le quali il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono stati autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i pomodori e l'uva spagnoli negli ultimi mesi dell'anno.
paragrafo 36
La suddetta interpretazione, peraltro, è condivisa anche dalla Spagna, come si desume in particolare da una nota verbale in data 16 marzo 1972 della missione di Spagna presso le Comunità europee (allegata alle osservazioni della Commissione), in cui si deplora il fatto che uno Stato membro applichi restrizioni quantitative ai pomodori spagnoli dal 15 aprile al 14 maggio.
paragrafo 37
In primo luogo, la Spagna, per sostenere l'inammissibilità di tali restrizioni nel periodo suddetto, si richiama non già all'accordo CEE — Spagna, bensì al regolamento n. 2513/69, il quale autorizza gli Stati membri a mantenere le restrizioni quantitative preesistenti solo nel periodo 15 maggio - 31 dicembre (art. 1 e allegato). In secondo luogo, la Spagna non protesta contro le restrizioni all'importazione applicate dallo stesso Stato membro ai pomodori spagnoli nel periodo 15 maggio - 30 novembre.
paragrafo 38
Riassumendo quanto sopra esposto, gli Stati membri — in base al combinato disposto dell'art. 1 del regolamento n. 2513/69 (ora art. 22 del regolamento n. 1035/72) e dell'art. 1 dell'allegato I dell'accordo CEE — Spagna — possono continuare ad applicare nei confronti dell'uva da tavola originaria della Spagna le restrizioni quantitative preesistenti all'entrata in vigore del regolamento n. 2513/69 nel periodo 1 luglio - 31 decembre di ogni anno.
paragrafo 39
Poiché taluni Stati membri si sono effettivamente avvalsi di tale facoltà, si può costatare l'esistenza di disparità fra i provvedimenti di politica commerciale emanati dai vari Stati membri, cioè del presupposto di base per l'applicazione dell'art. 115 del trattato. L'applicazione di tale norma non può essere esclusa dall'esistenza di «un regime comunitario d'importazione in virtù di un accordo commerciale stipulato dalla CEE»; invero, un regime comunitario stabilito da un accordo del genere non implica necessariamente l'esistenza di un regime uniforme per gli scambi con i paesi terzi. In attesa della progressiva realizzazione di tale regime, un accordo stipulato dalla Comunità può prevedere non solo la possibilità, ma eventualmente anche l'obbligo per gli Stati membri di applicare provvedimenti differenziati nei confronti di determinate importazioni. Non quindi l'esistenza di un accordo comunitario, ma il contenuto dell'accordo e in ultima analisi l'esistenza di un regime uniforme ha importanza decisiva per escludere l'applicazione dell'art. 115 del trattato.
paragrafo 40
Per quanto concerne le questioni pregiudiziali relative all'obbligo di produrre un certificato d'origine per merci che si trovano in libera pratica, la Commissione osserva che si ignora quali documenti siano stati richiesti al momento dell'importazione in Francia della merce di cui trattasi. Comunque, dato che nella terza questione si fa riferimento non solo a certificati d'origine, ma anche a modalità diverse tendenti all'identificazione dell'origine dei prodotti, sembra opportuno che la Corte si conformi alla soluzione da essa stessa fornita nella sentenza Donckerwolcke alla questione concernente la compatibilità con il diritto comunitario dell'obbligo di indicare nella dichiarazione doganale il paese d'origine.
paragrafo 41
Esaminando il problema con riferimento agli artt. 30 e 115 del trattato, la Commissione si richiama ancora una volta alla sentenza Donckerwolcke, in cui la Corte ha definito le misure che possono essere adottate da uno Stato membro per accertare l'origine di una merce messa in libera pratica in un altro Stato membro, in vista dell'applicazione dell'art. 115. Le condizioni alle quali la Corte subordina la legittimità dell'obbligo dell'indicazione dell'origine tendono ad escludere che l'importazione possa essere subordinata all'obbligo di fornire la prova dell'origine: l'indicazione dell'origine può essere richiesta solo se ragionevolmente nota, e l'omessa o inesatta dichiarazione può dar luogo solo a una sanzione amministrativa, il che esclude il divieto d'importazione. Ora, esigere il certificato d'origine equivale proprio ad esigere la prova dell'origine. L'obbligo di presentare un certificato d'origine in vista dell'applicazione dell'art. 115 del trattato è quindi incompatibile con l'art. 30.
paragrafo 42
Per quanto concerne le importazioni effettuate nel dicembre 1971, è necessario inoltre tener conto della decisione 12 maggio 1971 della Commissione, emanata in base all'art. 115 del trattato, la quale ha autorizzato gli Stati membri ad adottare misure conservative in vista di una domanda di esclusione dal trattamento comunitario di merci messe in libera pratica in un altro Stato membro. Ai termini dell'art. 1, n. 2, di tale decisione, «lo Stato membro può esigere da colui che richiede il titolo d'importazione qualsiasi utile indicazione concernente … l'origine …». Questa disposizione esclude che si possa imporre la presentazione di un certificato d'origine; infatti, esigere indicazioni non può significare esigere un certificato, tanto meno come condizione per l'importazione.
paragrafo 43
Nel dicembre 1971, la restrizione quantitativa applicata dalla Francia all'uva spagnola consisteva nella fissazione di un contingente. A norma dell'art. 1, n. 1, 2o comma, della decisione 12 maggio 1971, tale Stato membro avrebbe potuto avvalersi dell'autorizzazione di cui al 1o comma solo dal momento in cui il contingente fosse stato utilizzato nella misura dell'80 %. Prima di quel momento non era lecito neppure chiedere all'importatore di dichiarare l'origine della merce.
paragrafo 44
La Commissione esamina poscia il problema della legittimità dell'obbligo di produrre un certificato d'origine sotto il profilo della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di norme di qualità degli ortofrutticoli, ed eventualmente con l'art. 30 del trattato. Per quanto concerne l'uva da tavola, queste norme stabiliscono — nell'allegato 1/7 del regolamento n. 58/62, punto VI, sub c) — che all'esterno di ogni imballaggio deve figurare, in caratteri leggibili e indelebili, quale origine del prodotto, l'indicazione della zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
paragrafo 45
È evidente che nell'ambito di tale normativa l'origine del prodotto è irrilevante ai fini della determinazione del regime (tariffario, quantitativo, ecc.) da applicarsi all'importazione; il problema dell'origine disciplinato dalle norme comuni in materia di qualità rientra piuttosto nel campo della proprietà industriale e più precisamente dei nomi geografici, tutelabili quali denominazioni d'origine ovvero indicazioni di provenienza. L'indicazione obbligatoria dei nomi geografici prescritta dalle norme suddette ha la funzione di informare il consumatore e, al tempo stesso, di valorizzare il prodotto.
paragrafo 46
Per quanto concerne l'uva di origine spagnola sdoganata in Italia e spedita in Francia, la Commissione osserva che un primo controllo obbligatorio va effettuato nel luogo dello sdoganamento (cfr. art. 3, n. 1, 2o comma, del regolamento n. 80/63/CEE; GU n. 121, pag. 2137).
paragrafo 47
Poiché la Spagna aderisce al regime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l'applicazione di norme internazionali agli ortofrutticoli, l'uva sarà accompagnata dal certificato di controllo OCSE (che contiene, fra l'altro, l'indicazione del paese d'origine), per cui troverà applicazione l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 80/63.
paragrafo 48
Superato questo controllo, l'uva spagnola è soggetta all'applicazione delle norme vigenti per i prodotti comunitari, e in particolare dell art. 5 del regolamento n. 158/66/CEE, in forza del quale il controllo di conformità è effettuato per sondaggio in qualsiasi fase della distribuzione, nonché nel corso del trasporto.
paragrafo 49
In base a tale disposizione, è possibile che l'uva sia assoggettata ad un ulteriore controllo all'atto del passaggio dall'Italia in Francia. Le autorità francesi potrebbero chiedere, in tale occasione, una prova dell'origine della merce. La legittimità di una simile richiesta non puo' essere negata in assoluto, tuttavia, è necessario che l'amministrazione di controllo abbia fondato motivo per sospettare della falsità dell'indicazione d'origine; deve trattarsi inoltre di un motivo basato sul sospetto che si sia voluto usurpare un determinato nome geografico per valorizzare abusivamente il prodotto a fini commerciali. Se l'ente di controllo si convince dell'inesattezza dell'indicazione dell'origine, dovrà esigere in primo luogo che la merce venga resa conforme alle norme vigenti in materia, come prescrive l'art. 3 del regolamento n. 93/67/CEE (GU n. 90, pag. 1766); quest'obbligo minimo è dettato «senza pregiudizio delle sanzioni previste all'art. 8 del regolamento n. 158/66/CEE». La natura e l'entità di queste sanzioni sono determinate dallo Stato membro interessato, nel rispetto, tuttavia, del divieto delle misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Ora, il rifiuto da parte dello Stato membro di consentire l'ingresso della merce nel suo territorio cadrebbe sotto questo divieto, giacché nella situazione di specie si tratterebbe di una sanzione applicabile solo ai prodotti importati. Se lo Stato membro non può rifiutare l'introduzione nel suo territorio di uva per la quale l'indicazione dell'origine è risultata inesatta, esso non potrà, a fortiori, subordinarla alla prova dell'esattezza, cioè alla produzione di un certificato d'origine, senza violare l'art. 30 del trattato CEE.
paragrafo 50
Per quanto riguarda l'applicazione da parte di uno Stato membro di sanzioni più onerose per l'uva importata rispetto a quelle applicate all'uva di produzione nazionale in caso di mancato rispetto delle norme di qualità, la Commissione ritiene trattarsi di una discriminazione manifestamente contraria all'art. 30 del trattato. A suo avviso, tuttavia, non sembra probabile che l'ipotesi configurata nella sesta questione pregiudiziale si presenti esattamente nei termini prospettati.
paragrafo 51
Può invece accadere che lo stesso fatto ricada sotto il divieto di due norme diverse. Così, ipotizzando che nel caso di specie l'inesatta indicazione dell'origine figurasse sia sulla dichiarazione doganale che sugli imballaggi dell'uva, sarebbe lecito applicare all'inesatta dichiarazione doganale una sanzione conforme ai criteri definiti dalla Corte nella sentenza Donckerwolcke in aggiunta alla sanzione per l'infrazione alle norme comuni di qualità. È chiaro che l'inesatta dichiarazione relativa ad un prodotto nazionale potrebbe dar luogo solo a questa seconda sanzione.
paragrafo 52
La Commissione suggerisce di risolvere le questioni sottoposte alla Corte dal Tribunale di Saluzzo nel modo seguente:
paragrafo 53
1. Il presupposto per l'applicabilità dell'art. 115 del trattato è la mancanza di un regime comunitario uniforme nei confronti di un determinato paese terzo, a prescindere dall'esistenza di un accordo concluso dalla Comunità con detto paese.
2. Per il combinato disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2513/69 e dell'art. 1 dell'allegato I dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, gli Stati membri potevano continuare ad applicare nel 1970 e nel 1971 nei confronti dell'uva da tavola originaria della Spagna le restrizioni quantitative preesistenti al regolamento (CEE) n. 2513/69 nel periodo dell'anno che va dal 1o luglio al 31 dicembre.
3. L'obbligo, imposto dallo Stato membro importatore, di indicare nella dichiarazione doganale il paese d'origine per i prodotti in libera pratica nella Comunità — la cui condizione sia comprovata dal certificato di circolazione comunitario — non costituisce di per sé una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, purché le merci in questione siano oggetto di provvedimenti di politica commerciale adottati dallo Stato importatore in conformità col trattato.
Tale obbligo è però in contrasto con l'art. 30 del trattato se si chiede all'importatore di dichiarare, quanto all'origine, più di quanto gli è noto o può ragionevolmente essergli noto, oppure se l'omessa o inesatta dichiarazione implica una sanzione eccessiva in relazione all'indole dell'infrazione, di carattere puramente amministrativo.
4. L'esigenza, imposta da uno Stato membro, della presentazione di un certificato d'origine per l'introduzione sul suo territorio di prodotti in libera pratica nella Comunità, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del trattato sia ch'essa sia applicata in vista dell'applicazione dell'art. 115 del trattato, sia che essa sia applicata nel quadro dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria sulle norme di qualità nel settore degli ortofrutticoli.
5. L'applicazione di sanzioni più onerose per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri rispetto a quelle applicate ai prodotti nazionali, per il mancato rispetto delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del trattato.
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
All'udienza dell'11 ottobre 1977 le parti e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 novembre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 15 aprile 1977, pervenuta in cancelleria il 19 aprile successivo, il presidente del Tribunale di Saluzzo ha sottoposto in via pregiudiziale a questa Corte sei questioni relative all'interpretazione degli artt. 115 e 30 del trattato, dell'accordo stipulato il 29 giugno 1970 fra la Comunità economica europea e la Spagna — di cui al regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n. 1524 (GU n. L 182, pag. 1) — e del regolamento della Commissione 15 giugno 1962, n. 58, avente ad oggetto la determinazione di norme comuni di qualità per alcuni prodotti elencati nell'allegato I B del regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU 1962, pag. 1606).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento per autorizzazione a sequestro conservativo, promosso dal sig. Leonce Cayrol (in prosieguo: Cayrol) contro la ditta Rivoira Giovanni & Figli s.n.c. (in prosieguo: Rivoira);
punto 3
risulta dal fascicolo che nel dicembre 1970 e nel dicembre 1971 il Cayrol importava in Francia varie partite di uva da tavola di origine spagnola, speditegli dall'Italia — dove l'uva era stata messa in libera pratica — dalla Rivoira e accompagnate dal certificato dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) attestante la conformità della merce alle norme di qualità e nel quale come origine era indicata l'Italia;
punto 4
a seguito di un controllo effettuato il 9 agosto 1972 (cioè successivamente alla rivendita dell'uva) dalle autorità doganali francesi, il Cayrol e la Rivoira venivano imputati di importazione di merce vietata — giacchè il contingente stabilito dalla Francia per l'importazione di uva spagnola era esaurito — effettuata con una falsa dichiarazione d'origine e con documenti falsi o inesatti;
punto 5
in base a tale imputazione, il Tribunal di «grande instance» di Montpellier li condannava in solido, fra l'altro, ad un'ammenda quale contropartita per la mancata confisca e ad un'ulteriore ammenda pari al doppio del valore della merce suscettibile di confisca, avendo respinto la tesi degli imputati secondo cui l'uva aveva acquistato l'origine italiana in conseguenza del trattamento subito in Italia;
punto 6
il Cayrol, dopo aver accettato un'offerta di transazione e versato la somma relativa, adiva il Tribunale di Saluzzo contro la Rivoira per un'azione di sequestro di beni della stessa Rivoira, giacchè le sanzioni inflittegli sarebbero state causate dal comportamento di questa che, a mezzo del certificato ICE, avrebbe indotto in errore le autorità francesi circa l'origine della merce; il presidente del Tribunale adito ha ritenuto opportuno chiedere a questa Corte di accertare la compatibilità del comportamento di dette autorità con il diritto comunitario.
punto 7
Le prime due questioni concernono l'incidenza sulla materia di cui trattasi dell'accordo commerciale stipulato il 29 giugno 1970 fra la Comunità e la Spagna;
punto 8
in primo luogo, si chiede se l'art. 115 del trattato possa essere invocato dagli Stati membri in relazione a prodotti, originari di un paese terzo, che siano sottoposti «a un regime comunitario d'importazione in virtù di un accordo commerciale stipulato dalla CEE con detto paese terzo»;
punto 9
il giudice di rinvio chiede poi se l'art. 1 dell'allegato I dell'accordo di cui trattasi vada interpretato «nel senso che gli Stati membri, a partire dalla data d'entrata in vigore dell'accordo, vale a dire dal 1o ottobre 1970, non avevano più alcun potere d'introdurre direttamente (sulla base di accordi commerciali bilaterali anteriormente stipulati con la Spagna) restrizioni quantitative di qualsivoglia natura — ivi compresi contingenti d'importazione — nei confronti dei prodotti originari della Spagna (e in particolare di quelli contemplati nell'art. 11 dell'allegato I all'accordo CEE — Spagna, voce doganale 08.04, uva da tavola fresca) durante tutti i mesi dell'anno»;
punto 10
tali questioni vanno esaminate congiuntamente.
punto 11
Per quanto concerne l'interpretazione dell'accordo, la Rivoira ha sostenuto che il combinato disposto degli artt. 1 e 11, relativamente alla voce 08.04 della tariffa doganale comune, dell'allegato I dell'accordo stesso, vieta le restrizioni quantitative all'importazione di uva fresca;
punto 12
poiché l'art. 11 dispone che il prodotto considerato, all'importazione nella Comunità, è soggetto a un dazio ridotto del 50 % nel periodo 1o gennaio - 31 marzo, l'art. 1, ai termini del quale «i prodotti originari della Spagna, cui si applicano le disposizioni del presente allegato, … sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative», vieterebbe misure di contingentamento del genere di quelle applicate dalle autorità francesi;
punto 13
secondo la Commissione, invece, l'art. 1 suddetto va interpretato nel senso che le restrizioni quantitative sono vietate solo se le disposizioni dell'allegato si applicano ai prodotti considerati; di conseguenza, nel caso dell'uva da tavola fresca, il divieto vale unicamente per il periodo 1o gennaio - 31 marzo di ogni anno.
punto 14
Benché l'interpretazione estensiva difesa dalla Rivoira possa, a prima vista, apparire accettabile, l'interpretazione suggerita dalla Commissione è più conforme sia alla struttura che agli obiettivi dell'accordo;
punto 15
infatti, alcune disposizioni — e in particolare, per quanto concerne l'uva fresca, l'art. 9, n. 2 — dell'allegato I dell'accordo fissano taluni contingenti, cioè delle restrizioni quantitative: se ne deve pertanto concludere che l'art. 1 non vieta qualsiasi restrizione quantitativa;
punto 16
tuttavia, l'accordo, quando contempla, per determinati periodi, una riduzione del dazio all'importazione, esclude necessariamente che tale facilitazione venga ostacolata con l'istituzione di restrizioni quantitative;
punto 17
per contro, non è lecito concludere che siffatte restrizioni siano vietate anche nella restante parte dell'anno, cioè, nel caso di specie, nel periodo 1o aprile - 31 dicembre: invero, il fatto stesso che il dazio ridotto si applica soltanto durante tre mesi sta a dimostrare che, per quanto concerne gli altri mesi, possono prevalere considerazioni d'altro genere;
punto 18
peraltro, questa interpretazione trova conferma nella prassi costantemente seguita dalle parti contraenti nell'applicazione dell'accordo, quale risulta da taluni documenti prodotti dalla Commissione.
punto 19
Inoltre, va considerato che l'art. 1 del regolamento del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2513, «relativo al coordinamento ed all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi» (GU n. L 318, pag. 6), dispone quanto segue:
«1. Salvo disposizioni comunitarie contrarie o deroghe decise dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate all'importazione dai paesi terzi dei prodotti della voce 07.01, non compresa la sottovoce 07.01 A, e delle voci 08.02 — 08.09 inclusa della tariffa doganale comune:
la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,
l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Tuttavia, per i prodotti elencati nell'allegato e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, le disposizioni del comma precedente, secondo trattino, non sono applicabili durante in periodi fissati in detto allegato.
2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, anteriormente al 1o gennaio 1973, in quali condizioni il divieto previsto al paragrafo 1, secondo trattino, è esteso ai prodotti elencati nell'allegato durante i periodi fissati nel medesimo allegato.
Fino all'entrata in vigore delle misure decise ai sensi del comma precedente, gli Stati membri non possono applicare altre restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente oltre a quelle che applicano nel corso della campagna precedente la data d'entrata in vigore del presente regolamento, senza tuttavia renderle più restrittive.
Gli Stati membri che soddisfano alle condizioni previste per l'applicazione delle misure di cui al precedente comma e che intendono applicarle, notificano tali misure alla Commissione prima dell'inizio della campagna d'importazione.
Tuttavia, per quanto riguarda la campagna d'importazione 1969/1970, la notifica deve essere fatta entro il 15 gennaio 1970.»;
punto 20
da tale norma risulta che gli Stati membri potevano applicare restrizioni quantitative nei confronti dei prodotti contemplati dall'allegato del regolamento n. 2513/69 — fra i quali figura l'uva da tavola — nei periodi dell'anno indicati dallo stesso allegato e in particolare, per quanto concerne l'uva da tavola, nel periodo 1o luglio - 31 gennaio;
punto 21
è assodato che la Repubblica francese, avvalendosi della facoltà lasciata agli Stati membri dalla norma suddetta, ha notificato alla Commissione, per il 1970 e il 1971, una restrizione quantitativa nei confronti dell'uva da tavola spagnola, consistente nel limitare l'importazione a un contingente di 5 milioni di FF nel periodo metà novembre - 31 gennaio;
punto 22
l'accordo fra la Comunità e la Spagna limita ulteriormente la libertà degli Stati membri e, quindi, la facoltà della Repubblica francese di estendere la suddetta restrizione al mese di gennaio;
punto 23
da quanto precede risulta che gli Stati membri potevano però — tenuto conto del combinato disposto dell'art. 1 del regolamento n. 2513/69 e degli artt. 1 e 11 dell'allegato I dell'accordo fra la CEE e la Spagna — continuare ad applicare all'uva da tavola d'origine spagnola le restrizioni quantitative preesistenti al regolamento n. 2513/69 nel periodo dell'anno compreso fra il 1o luglio ed il 31 dicembre.
punto 24
Quanto all'interpretazione dell'art. 115 del trattato, dato che taluni Stati membri, fra cui la Repubblica francese, si sono in effetti avvalsi della suddetta facoltà, nell'epoca considerata si sono avute disparità fra le misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri e quindi sussisteva il presupposto di base per l'applicazione dell'art. 115;
punto 25
da quanto sopra esposto risulta che, per quanto concerne il periodo dell'anno compreso fra il 1o luglio e il 31 dicembre, l'uva da tavola non era soggetta a un regime comunitario d'importazione tale da escludere l'applicazione dell'art. 115;
punto 26
è accertato che due Stati membri sono stati autorizzati dalla Commissione, a norma dell'art. 115, 1o comma, ultima frase, ad escludere l'uva da tavola spagnola dal trattamento comunitario negli ultimi mesi dell'anno; in forza di tale autorizzazione, i suddetti Stati membri potevano, in deroga all'art. 30 del trattato, verificare l'origine della merce negli scambi intracomunitari;
punto 27
è importante rilevare che, in base alle informazioni fornite dalla Commissione, la Repubblica francese non ha chiesto né ottenuto una simile autorizzazione;
punto 28
comunque sia, la questione in esame va risolta nel senso che, per quanto concerne il 1970 e il 1971, l'esistenza dell'accordo commerciale fra la Comunità e la Spagna non ostava all'applicazione dell'art. 115 del trattato in materia d'importazione d'uva da tavola.
punto 29
Le restanti quattro questioni del Tribunale di Saluzzo mirano a stabilire quali controlli alle frontiere intracomunitarie siano ancora compatibili con il diritto comunitario;
punto 30
con la terza e la quarta questione si chiede se il fatto di subordinare l'importazione di prodotti in libera pratica alla produzione di certificati d'origine o ad altre modalità tendenti all'identificazione dell'origine dei prodotti di cui trattasi costituisca una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del trattato e, in caso affermativo, se gli Stati membri possano derogare a tale divieto esigendo certificati d'origine per tutte le merci provenienti da altri Stati membri prima che la Commissione rilasci un'autorizzazione ai sensi dell'art. 115 del trattato.
punto 31
La Commissione, richiamandosi al fatto che dagli atti di causa non risulta che nella fattispecie sia stata chiesta la produzione di certificati d'origine, ha sollevato il problema del se le questioni suddette siano rilevanti ai fini della decisione della causa principale;
punto 32
tuttavia, non spetta a questa Corte valutare la pertinenza delle questioni, sottopostele in forza dell'art. 177 del trattato dal giudice nazionale, alla natura e all'oggetto della causa dinanzi a questo pendente: infatti, in base alla struttura del procedimento pregiudiziale, il giudizio su questo punto spetta allo stesso giudice nazionale.
punto 33
Nei casi in cui, a causa dell'incompiuta attuazione della politica commerciale comune, sussistono disparità fra i provvedimenti di politica commerciale applicati dagli Stati membri e vi è il pericolo di sviamento di traffico o di difficoltà di carattere economico, gli Stati membri non possono disinteressarsi, all'atto dell'importazione, dell'origine delle merci messe in libera pratica in un altro Stato membro e provenienti da paesi terzi;
punto 34
come questa Corte ha già dichiarato nella sentenza 15 dicembre 1976 (causa 41/76, Donckerwolcke; Racc. 1976, pag. 1921), in casi del genere non è vietato agli Stati membri chiedere all'importatore di dichiarare la provenienza originaria della merce, anche se questa sia stata messa in libera pratica in un altro Stato membro e sia accompagnata dal certificato di circolazione comunitario;
punto 35
in tali condizioni, si può ammettere che la conoscenza delle provenienza della merce sia necessaria tanto allo Stato membro interessato, onde consentirgli di decidere la portata dei provvedimenti di politica commerciale ch'esso può emanare in conformità al trattato, quanto alla Commissione, al fine di esercitare il potere di controllo e di decisione conferitole dall'art. 115;
punto 36
a questo proposito, tuttavia, gli Stati membri possono unicamente imporre all'importatore di denunciare la provenienza originaria della merce nei limiti in cui gli è o può essergli ragionevolmente nota;
punto 37
inoltre, l'eventuale inosservanza, da parte dell'importatore, dell'obbligo di dichiarare la provenienza originaria della merce non può dar luogo all'irrogazione di sanzioni eccessive, tenuto conto dell'indole puramente amministrativa dell'infrazione;
punto 38
sotto questo aspetto, è indubbiamente incompatibile con il trattato, in quanto equivale ad un ostacolo alla libera circolazione delle merci, la confisca della merce o qualsiasi sanzione pecuniaria fissata in funzione del valore di questa;
punto 39
in linea generale, ogni provvedimento amministrativo o repressivo esulante dai limiti di quanto è strettamente necessario allo Stato membro importatore per acquisire informazioni ragionevolmente esaurienti e precise sul movimento delle merci oggetto di speciali misure di politica commerciale, va considerato misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dal trattato;
punto 40
a maggior ragione, è incompatibile col trattato l'esigere una licenza d'importazione per l'immissione, in uno Stato membro, di merci già in libera pratica in un altro Stato membro, fintantochè queste non costituiscano oggetto di una deroga debitamente autorizzata dalla Commissione a norma dell'art. 115, 1o comma, ultima frase.
punto 41
Con la quinta e la sesta questione si chiede se le disposizioni comunitarie — e in particolare quelle del regolamento n. 58/62 — in materia di norme di qualità relative ai prodotti ortofrutticoli consentano agli Stati membri di condizionare gli scambi intracomunitari esigendo, alla frontiera, la produzione di documenti relativi all'origine delle merci in libera pratica provenienti da altri Stati membri, e se constituisca misura di effetto equivalente vietata dall'art. 30 del trattato il fatto che uno Stato membro applichi — nell'ipotesi di inosservanza delle norme suddette — per le merci importate, le sanzioni previste in caso di violazione della legislazione doganale nazionale e, per i prodotti nazionali, solo quelle, meno onerose, stabilite per il caso di violazione della legislazione commerciale.
punto 42
Benché norme di qualità relative agli ortofrutticoli — e quindi all'uva da tavola — siano state emanate per la prima volta con il regolamento n. 58/62, all'epoca delle importazioni di cui trattasi tale materia era disciplinata dal regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 158, «relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità» (GU 1966, pag. 3282), il quale, com'è dichiarato nel primo punto del preambolo, persegue il fine di «eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacenti, di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale e di norme comuni»;
punto 43
il regolamento della Commissione 31 luglio 1963, n. 80, «relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi» (GU 1963, pag. 2137), dispone, all'art. 1, che «prima di essere ammessi all'importazione negli Stati membri, [tali prodotti], in provenienza dai paesi terzi, sono soggetti a un controllo avente lo scopo di accertare … se i prodotti rispondono alle norme comuni di qualità … od a norme per lo meno equivalenti»;
punto 44
il controllo di qualità è stato disciplinato dal regolamento della Commissione 3 maggio 1967, n. 93, «contenente le prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità» (GU 1967, pag. 1766), e dal regolamento della Commissione 24 dicembre 1969, n. 2638, «relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità» (GU n. L 327, pag. 33).
punto 45
A norma dell'art. 3 del regolamento n. 158/66, le indicazioni contemplate dalle norme di qualità — fra le quali figura la menzione dell'origine della merce — devono figurare in caratteri leggibili e indelebili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta o mediante un'etichetta saldamente fissata al pacco; lo stesso articolo stabilisce, al n. 2, che, per quanto concerne le merci spedite alla rinfusa, tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto;
punto 46
per quanto riguarda il controllo, l'art. 3 del regolamento n. 93/67 stabilisce che, «qualora le partite controllate non rispondano alle prescrizioni vigenti», il controllore deve esigere che le indicazioni obbligatorie siano rese conformi a tali prescrizioni, oppure che la merce venga destinata ad un impiego in relazione al quale le norme di qualità non si applicano;
punto 47
ne consegue che la normativa concernente il controllo di qualità dei prodotti di cui trattasi non può, di per sé, giustificare la richiesta di produzione di documenti relativi all'origine di questi, fermo restando, tuttavia, che, all'atto del controllo, il controllore può esigere la prova della veridicità delle indicazioni obbligatorie.
punto 48
L'art. 8, 2o comma, del regolamento n. 158/66 dispone che «gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per perseguire le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento»;
punto 49
tale norma, redatta in termini generali, non fa alcuna distinzione fra infrazioni relative a prodotti nazionali e infrazioni relative a prodotti di altri Stati membri, né fra le infrazioni concernenti prodotti comunitari e quelle relative a prodotti d'origine extracomunitaria;
punto 50
se ne deve concludere che l'art. 8 impone agli Stati membri di punire ogni infrazione alla stessa stregua, senza fare distinzioni in base alla provenienza della merce, e che, di conseguenza, eventuali provvedimenti nazionali fondati su simili distinzioni possono essere considerati discriminatori e quindi incompatibili con il trattato, e in particolare con l'art. 30.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 51
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 52
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste carattere di incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal presidente del Tribunale di Saluzzo, con ordinanza 15 aprile 1977, dichiara:
1o Per quanto concerne il 1970 e il 1971, l'esistenza dell'accordo commerciale fra la Comunità e la Spagna non ostava all'applicazione dell'art. 115 del trattato in materia d'importazione di uva da tavola.
2o Gli Stati membri potevano — tenuto conto del combinato disposto dell'art. 1 del regolamento n. 2513/69 e degli artt. 1 e 11 dell'allegato I dell'accordo fra la CEE e la Spagna — continuare ad applicare all'uva da tavola di origine spagnola le restrizioni quantitative preesistenti al regolamento n. 2513/69 nel periodo dell'anno compreso fra il 1o luglio ed il 31 dicembre.
3o Qualsiasi provvedimento amministrativo o repressivo esulante dai limiti di quanto è strettamente necessario allo Stato membro importatore per acquisire informazioni ragionevolmente esaurienti e precise sul movimento delle merci oggetto di speciali misure di politica commerciale, va considerato misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dal trattato; è incompatibile col trattato l'esigere una licenza d'importazione per l'immissione, in uno Stato membro, di merci già in libera pratica in un altro Stato membro, fintantochè queste non costituiscano oggetto di una deroga debitamente autorizzata dalla Commissione a norma dell'art. 115, 1o comma, ultima frase.
4o La normativa concernente il controllo di qualità della merce non può, di per sé, giustificare la richiesta di produzione di documenti relativi all'origine di questa, fermo restando, tuttavia, che, all'atto del controllo, il controllore può esigere la prova della veridicità delle indicazioni obbligatorie.
5o L'art. 8 del regolamento n. 158/66 impone agli Stati membri di punire ogni infrazione senza fare alcuna distinzione in base alla provenienza della merce; eventuali provvedimenti nazionali fondati su simili distinzioni possono essere considerati discriminatori e pertanto incompatibili con il trattato, e in particolare con l'art. 30.
Firme
Kutscher
Serensen
Bosco
Donner
Pescatore
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 novembre 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher