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Sez. L, Sentenza n. 8257 del 07/04/2010 (Rv. 612959 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio contributivo ex art. 3, comma 5, legge n. 448 del 1998 - Applicabilità - Agli esercenti una professione intellettuale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612959-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 3, comma 5, della legge n. 448 del 1998 sono applicabili, quanto ai datori di lavoro privati, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere l'applicabilità della norma anche a coloro che, pur avvalendosi di una struttura autonoma, esercitino una professione intellettuale, atteso l'espresso riferimento alle "imprese" contenuto nella rubrica della disposizione, l'esclusiva riferibilità della locuzione "a tutti i datori di lavoro privati" ai soli titolari di impresa, trattandosi di indicazione in stretta correlazione con l'espressione "e agli enti pubblici economici" contestualmente utilizzata, nonché la testuale previsione della non cumulabilità degli sgravi ivi previsti con le agevolazioni riconosciute dall'art. 4, comma 1, della legge n. 449 del 1997 per le sole "piccole e medie imprese", ed infine espresso riferimento, nel successivo comma 6 (ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni), all'"impresa" che - senza assorbimento di preesistenti attività - realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4 com. 1, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)