Sez. L, Sentenza n. 18710 del 06/08/2013 (Rv. 628350 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, legge 29 dicembre 1990, n. 407 - Sgravio totale - Applicabilità al libero professionista - Esclusione - Fondamento - Nozione di impresa - Giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia - Incidenza - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9 seconda parte, legge 29 dicembre 1990, n. 407, previsti in caso di nuove assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione ordinaria da almeno ventiquattro mesi, non compete al libero professionista il riconoscimento dello sgravio totale, in quanto la nozione di impresa cui fa riferimento la disciplina non può essere intesa sulla base dell'elaborazione della giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia - ossia come "attività che consiste nel'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento" -, poiché la normativa nazionale sugli sgravi contributivi è da considerarsi di stretta interpretazione in quanto derogatoria rispetto alla sottoposizione generale agli obblighi contributivi e dovendosi tenere conto del fatto che il mancato riconoscimento degli sgravi al libero professionista può alterare la concorrenza solo ove questi abbia organizzato la propria attività in modo tale che l'entità dei mezzi impiegati sovrasti l'apporto consistente nell'attività propria del professionista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2238, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)