Sez. 3, Sentenza n. 2425 del 22/07/1971 (Rv. 353386 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA REATO - DALLA DATA DELLA MORTE DELL'IMPUTATO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA REATO - DALLA DATA DELLA MORTE DELL'IMPUTATO.*
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, decorre, nell'ipotesi in cui il reato sia estinto per morte dell'imputato, dalla data della morte e non da quella in cui la parte offesa abbia avuto effettiva conoscenza di tale evento (fatto estintivo dell'Azione penale), ne da quella di emissione del provvedimento con il quale il giudice abbia dichiarato, in Sede istruttoria o dibattimentale, l'Estinzione del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)