Sez. 3, Sentenza n. 10195 del 19/11/2014 Cc. (dep. 11/03/2015) Rv. 262749 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - CONSENSO DEL CONDANNATO | Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 dell'Accordo aggiuntivo tra Italia ed Albania alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 - Idoneità dell'esecuzione all'estero a favorire il reinserimento sociale della persona condannata - Necessità della valutazione - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - CONSENSO DEL CONDANNATO
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, non è necessario valutare ai sensi dell'art. 742 cod. proc. pen. l'idoneità dell'esecuzione a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, allorquando sussistano le condizioni di cui all'art. 3 dell'Accordo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania il 24 aprile 2002 e ratificato con L. 11 luglio 2003, n. 204, aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983. (Fattispecie relativa all'esecuzione in Albania della residua pena espianda da un cittadino albanese).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 742, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 743, Tratt. Internaz. 21/03/1983, Tratt. Internaz. 24/04/2002 art. 2, Tratt. Internaz. 24/04/2002 all. 3, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST., Legge 11/07/2003 num. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)