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Sez. 6, Sentenza n. 47537 del 03/12/2007 Cc. (dep. 21/12/2007) Rv. 238325 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - CONSENSO DEL CONDANNATO | Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo tra Italia ed Albania alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 - Necessità del consenso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238325-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - CONSENSO DEL CONDANNATO

In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, non è necessario il consenso della persona condannata allorquando sussistano le condizioni di cui all'art. 2, comma primo, dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania il 24 aprile 2002 e ratificato con L. 11 luglio 2003, n. 204, il quale stabilisce che "quando in uno degli Stati è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato". (Fattispecie relativa all'esecuzione in Albania della residua pena espianda da un cittadino albanese, già estradato in base a sentenza definitiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 743 com. 3, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST., Legge 11/07/2003 num. 204, Tratt. Internaz. 24/04/2002 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)